ART. 94 Valutazione dei titoli [n.d.r. ex art. 61] (1)
1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere
c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono
valutati applicando le disposizioni dell’articolo
92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito
nei seguenti commi.
2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto
o di “pronti contro termine” che prevedono
per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine
dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze
dei titoli.
3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee
non si tiene conto del valore e si considerano
della stessa natura i titoli emessi dallo stesso
soggetto ed aventi uguali caratteristiche.
4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano
solo per la valutazione dei titoli di cui
all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore
minimo è determinato:
a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in
base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio
ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi
rilevati nell’ultimo mese. Non si applica, comunque,
l’articolo 109, comma 4, lettera b), secondo
periodo;
b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo
9, comma 4, lettera c).
4 bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono
il bilancio in base ai principi contabili internazionali
di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio
2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo
85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in
base alla corretta applicazione di tali principi assume
rilievo anche ai fini fiscali. (2)
5. In caso di aumento del capitale della società
emittente mediante passaggio di riserve a capitale
il numero delle azioni ricevute gratuitamente si
aggiunge al numero di quelle già possedute in
proporzione alle quantità delle singole voci della
corrispondente categoria e il valore unitario si determina,
per ciascuna voce, dividendo il costo
complessivo delle azioni già possedute per il numero
complessivo delle azioni.
6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto
o in conto capitale alla società dai propri soci
o della rinuncia ai crediti nei confronti della società
dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale
del credito oggetto di rinuncia (3), si aggiunge al
costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85,
comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità
delle singole voci della corrispondente categoria;
la stessa disposizione vale relativamente agli apporti
effettuati dei detentori di strumenti finanziari
assimilati alle azioni.
7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano
anche per la valutazione delle quote di partecipazione
in società ed enti non rappresentate da
titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c).
Note:
(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato
in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.
(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. e), L. 24.12.2007 n.
244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del
successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo
d’imposta
successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi
d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione
dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base
della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché
coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione
delle
disposizioni introdotte dal comma 58.
(3) Le parole “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”
sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015
n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo
comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta
successivo a quello in corso al 7.10.2015.
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