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ART. 94 Valutazione dei titoli [n.d.r. ex art. 61] (1)

Ultimo aggiornamento del:

1. I titoli indicati nell’articolo 85, comma 1, lettere

c), d), ed e), esistenti al termine di un esercizio, sono

valutati applicando le disposizioni dell’articolo

92, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 salvo quanto stabilito

nei seguenti commi.

2. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporto

o di “pronti contro termine” che prevedono

per il cessionario l’obbligo di rivendita a termine

dei titoli, non determinano variazioni delle rimanenze

dei titoli.

3. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee

non si tiene conto del valore e si considerano

della stessa natura i titoli emessi dallo stesso

soggetto ed aventi uguali caratteristiche.

4. Le disposizioni dell’articolo 92, comma 5, si applicano

solo per la valutazione dei titoli di cui

all’articolo 85, comma 1, lettera e); a tal fine il valore

minimo è determinato:

a) per i titoli negoziati in mercati regolamentati, in

base ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio

ovvero in base alla media aritmetica dei prezzi

rilevati nell’ultimo mese. Non si applica, comunque,

l’articolo 109, comma 4, lettera b), secondo

periodo;

b) per gli altri titoli, secondo le disposizioni dell’articolo

9, comma 4, lettera c).

4 bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono

il bilancio in base ai principi contabili internazionali

di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio

2002, la valutazione dei beni indicati nell’articolo

85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in

base alla corretta applicazione di tali principi assume

rilievo anche ai fini fiscali. (2)

5. In caso di aumento del capitale della società

emittente mediante passaggio di riserve a capitale

il numero delle azioni ricevute gratuitamente si

aggiunge al numero di quelle già possedute in

proporzione alle quantità delle singole voci della

corrispondente categoria e il valore unitario si determina,

per ciascuna voce, dividendo il costo

complessivo delle azioni già possedute per il numero

complessivo delle azioni.

6. L’ammontare dei versamenti fatti a fondo perduto

o in conto capitale alla società dai propri soci

o della rinuncia ai crediti nei confronti della società

dagli stessi soci nei limiti del valore fiscale

del credito oggetto di rinuncia (3), si aggiunge al

costo dei titoli e delle quote di cui all’articolo 85,

comma 1, lettera c), in proporzione alla quantità

delle singole voci della corrispondente categoria;

la stessa disposizione vale relativamente agli apporti

effettuati dei detentori di strumenti finanziari

assimilati alle azioni.

7. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano

anche per la valutazione delle quote di partecipazione

in società ed enti non rappresentate da

titoli, indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c).

Note:

(1) Articolo sostituito dall’art. 1, DLgs. 12.12.2003 n. 344, pubblicato

in G.U. 16.12.2003 n. 291, S.O. n. 190, in vigore dall’1.1.2004.

(2) Comma inserito dall’art. 1, comma 58, lett. e), L. 24.12.2007 n.

244, pubblicata in G.U. 28.12.2007 n. 300, S.O. n. 285. Ai sensi del

successivo comma 61, la disposizione si applica a decorrere dal periodo

d’imposta

successivo a quello in corso al 31.12.2007. Per i periodi

d’imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione

dell’imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base

della corretta applicazione dei principi contabili internazionali, purché

coerenti con quelli che sarebbero derivati dall’applicazione

delle

disposizioni introdotte dal comma 58.

(3) Le parole “nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia”

sono state inserite dall’art. 13, comma 1, lett. b), DLgs. 14.9.2015

n. 147, pubblicato in G.U. 22.9.2015 n. 220. Ai sensi del successivo

comma 2, la disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta

successivo a quello in corso al 7.10.2015.

7 aprile 2025

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